Aliquote, riduzioni e regolamento comunale non hanno subito alcuna variazione rispetto al 2012.
· Si ricordano le aliquote : Abitazione principale e pertinenze 0,46%, altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,8%, fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%, terreni agricoli esenti)
Modalità di pagamento:
· Con modello F24, come nel 2012
Come e quando:
· In due rate (entro 17 Giugno ed entro il 16 Dicembre)
· Oppure in tre rate (entro 17 Giugno, entro il 16 settembre, entro il 16 Dicembre)
Prima rata di acconto da versare entro il 17 Giugno:
· E’ sospeso il pagamento di:
a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati A/1, A/8 e A/9
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegna dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
c) Fabbricati rurali ad uso strumentale
· Va pagato l’acconto pari al 50% dell’importo complessivo per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili (a differenza del 2012 l’importo per gli altri fabbricati va interamente al Comune, ad eccezione di quello relativo agli immobili industriali e commerciali, categoria D, che va interamente allo Stato)
· Su questo sito è disponibile il programma di calcolo
Rate di Settembre e Dicembre:
· Si è in attesa di un intervento governativo
Dal 1° gennaio 2012, con l’anticipo dell’entrata in vigore dei decreti per il federalismo fiscale, l’ICI (Imposta Comunale Immobili) viene sostituita dalla nuova Imposta Municipale Propria: IMU.
Come per l’ICI anche per l’IMU ogni Comune può deliberare una propria specifica aliquota da applicare rispetto. ad un particolare utilizzo dell’immobile.
MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'I.M.U. DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI -->VEDI ALLEGATO PDF
DATI TESORERIA COMUNE DI ARTEGNA -->VEDI ALLEGATO PDF
DICHIARAZIONI I.M.U.
La dichiarazione IMU deve essere presentata solo quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportino una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non possa acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione del tributo.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 per le variazioni avvenute a partire dall’01.01.2012 ed entro 90gg. per le variazioni successive.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 07.03.2012 le aliquote I.M.U. per l’anno 2012 – sono state determinate come di seguito:
0,46 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
0,8 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte (altri fabbricati e aree fabbricabili);
0,1 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.133;
Terreni agricoli: esenti.
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze: euro 200 per unità immobiliare più euro 50 per ogni figlio convivente di età inferiore ad anni 26 fino ad un massimo di 8 figli.
Per abitazione principale e relative pertinenze si intendono:
- l’unità immobiliare di residenza anagrafica del soggetto passivo;
- le sue pertinenze, così come individuate dall’art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto purchè delle categorie catastali C2, C6 e C7 e fino ad un massimo di una ogni categoria catastale.
- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili a titolo di proprietà, di usufrutto o uso che acquistino la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
AREE FABBRICABILI
Il Comune di Artegna, con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 07/052012 ha approvato la perizia di stima delle aree fabbricabili secondo le destinazioni d’uso previste dal PRGC aggiornando i valori delle stesse, così come indicati nella seguente tabella:
| SISTEMA RESIDENZIALE | AREE A DESTINAZIONE ARTIGIANALE/INDUSTRIALE | AREA A DESTINAZIONE COMMERCIALE | ||||||||||
| CENTRO STORICO BORGHI | COMPLETAMENTO | ESPANSIONE | ESTERNE ALLA S.S. 13 | PRESSO LA S.S. 13 | ESTERNE LA SS. 13 | PRESSO LA S.S. 13 | ||||||
Z.T.O. | Aa Centro Via Villa | Ac Nuclei Urbani Minori | B2.1 | B2.2 | B2.3 | C1 | C2 – C3 | D3.1 | D3.2 | D2.1 | D2.2 | D2.H2 | H3 |
Euro/mq | 44,52 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 27,82 | 44,52 | 20,03 | 11,13 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 11,13 | 20,03 |
VERSAMENTI I.M.U.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato a mezzo modello F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario e postale.
| Allegato | Descrizione |
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Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) - approvato con delibera consiliare n.35 del 25-09-2012 |
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